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L’agevolazione si rivolge a micro, piccole e medie imprese (PMI)

L’agevolazione si rivolge a micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
Sono ammesse le PMI di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore
inerente alle attività finanziarie e assicurative.
La misura prevede la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari,
- 3,575% per gli investimenti 4.0,
- 3,575 per gli investimenti green.
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di
macchinari che non soddisfano tale requisito;
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

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