Il crowdfunding in Europa: cosa cambia con il nuovo regolamento
Il crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo che permette a chi ha un progetto o un’idea imprenditoriale di raccogliere fondi online da una comunità di sostenitori. Esistono diverse tipologie di crowdfunding, tra cui il donation-based, il reward-based, il lending-based e l’equity-based.
- il donation-based crowdfunding consiste nel donare denaro a un progetto senza ricevere nulla in cambio, se non la soddisfazione di aver contribuito a una causa sociale, culturale o ambientale;
- il reward-based crowdfunding prevede invece una ricompensa per i donatori, che può essere un prodotto, un servizio o un’esperienza legata al progetto finanziato;
- il lending-based crowdfunding è una forma di prestito tra privati, in cui i finanziatori prestano denaro a un progetto e ricevono in cambio degli interessi;
- l’equity-based crowdfunding è invece una modalità di investimento in capitale di rischio, in cui i finanziatori acquistano quote o azioni di una società e partecipano ai suoi utili e alle sue perdite.
Il crowdfunding è una pratica in forte crescita in Europa, ma fino ad ora era regolata da normative nazionali diverse e spesso frammentarie. Per favorire lo sviluppo di questo settore e creare un mercato unico europeo, il 10 novembre 2020 è stato approvato il Regolamento (UE) 2020/1503 sul crowdfunding. Il regolamento entrerà in vigore il 10 novembre 2021 e si applicherà a partire dal 10 maggio 2022.
Il regolamento introduce una serie di novità e vantaggi per i soggetti coinvolti nel crowdfunding, tra cui:
la possibilità per le piattaforme di crowdfunding di operare in tutta l’Unione Europea con una sola autorizzazione, senza dover richiedere licenze nazionali in ogni paese;
- la definizione di requisiti armonizzati per le piattaforme di crowdfunding in termini di governance, trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, protezione dei dati e dei fondi dei clienti;
- la definizione di regole comuni per la tutela degli investitori, tra cui il diritto di recesso entro quattro giorni dalla sottoscrizione di un’offerta, l’obbligo di fornire informazioni chiare e complete sui rischi e le opportunità del crowdfunding, e la possibilità di sottoporre i reclami a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale;
- la possibilità per le imprese di raccogliere fino a 5 milioni di euro in 12 mesi tramite il crowdfunding, senza dover pubblicare un prospetto informativo.
Il regolamento si applica solo al lending-based e all’equity-based crowdfunding, mentre il donation-based e il reward-based crowdfunding restano soggetti alle normative nazionali. Inoltre, il regolamento non si applica al crowdfunding immobiliare, al crowdfunding basato su strumenti finanziari diversi dalle quote o dalle obbligazioni, e al crowdfunding rivolto esclusivamente a investitori professionali.
Il regolamento rappresenta un passo importante per lo sviluppo del crowdfunding in Europa, che potrà beneficiare di un quadro normativo più chiaro, uniforme e competitivo. Il crowdfunding potrà così diventare uno strumento sempre più efficace e accessibile per sostenere l’innovazione, la crescita e l’occupazione nel continente.
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